Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina:

          a) le modalità di coltivazione, di trasformazione, di confezionamento e di commercializzazione delle piante officinali e dei loro derivati, ad uso medicinale;

          b) la definizione di farmaci vegetali tradizionali così come previsti dalla normativa europea, la produzione e la commercializzazione dei fitoterapici, il loro controllo qualitativo, la loro registrazione;

          c) il riconoscimento e la regolamentazione della fitoterapia come disciplina medica.